Via libera per il secondo anno consecutivo alla presentazione delle istanze per il reddito di libertà (Rdl in sigla). E ciò grazie ad un ulteriore stanziamento di 9 milioni di euro in tutta Italia (tre milioni l’anno precedente). Una cifra apparentemente insufficiente, ma Regioni e Province sono autorizzate ad integrare questo stanziamento, se vorranno e ce ne sarà la necessità.
Si tratta di un intervento istituito per favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà.
Secondo quanto riporta una nota dell’Inps, che gestisce il provvedimento, il reddito di libertà prevede un contributo nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, che vengono erogati in unica soluzione per massimo dodici mesi, entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna Regione o Provincia autonoma. Tale contributo non è incompatibile con altri interventi assistenziali del tipo Reddito di cittadinanza, Rem, Maspel, cassa integrazione o altro. Ed inoltre è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il sussidio è destinato alle donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Esso è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per l’autonomia abitativa e personale, nonché il percorso scolastico e formativo di eventuali figli e figlie minori.
I requisiti di accesso e le modalità di compilazione e presentazione della domanda sono descritte in dettaglio nella circolare dell’istituto previdenziale, come pure le funzionalità della procedura e le relative istruzioni operative per gli operatori. Per facilitare la presentazione telematica delle domande l’Inps, ha predisposto una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare l’istanza redatta dalle interessate.
Questi i requisiti per usufruire dell’intervento: 1) avere la cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea, del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; 2) essere residenti in Italia; 3) dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la vittima di violenza; 4) dichiarazione firmata dal responsabile del Servizio sociale professionale di riferimento territoriale attestante lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
La presentazione della domanda avviene tramite il Comune competente di residenza. Le prime erogazioni saranno destinate a quanti hanno fatto istanza lo scorso anno e non sono stati pagati per mancanza di fondi. Poi si passerà alle nuove istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione.